Rivela in totale Sicurezza
La Soluzione per il Whistleblowing Aziendale
Grazie all'esperienza pluriennale maturata in ambito di diritto del lavoro grazie a Consultala abbiamo creato un software costruito insieme ad aziende e consulenti del lavoro fatto su misura. Offriamo conformità normativa e protezione per i segnalanti, in un click.
Quali Sono Le Aziende Che Dovranno Attivare Un Sistema Di Segnalazione Whistleblowing?
- Le aziende del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato, in media, almeno 250 lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato o determinato. Per queste organizzazioni l’entrata in vigore delle nuove norme è prevista dal 15 luglio 2023
- Tutti i soggetti del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato, in media, almeno 50 lavoratori subordinati e fino a 249. L’entrata in vigore delle norme sulle segnalazioni per le aziende di questa categoria è prevista dal 17 dicembre 2023
- Tutte le aziende del settore pubblico dal 15 luglio 2023
Cosa ti offriamo?
In risposta all’esigenza delle aziende che, come disposto dal D.Lgs 10 marzo 2023 n.24, il quale estende l’obbligo dal 17 dicembre 2023 anche alle organizzazioni private con almeno 50 dipendenti e dovranno quindi provvedere all’attivazione di un canale di whistleblowing interno, abbiamo sviluppato una soluzione semplice, efficiente e sicura per ottemperare a quest’obbligo.
La Piattaforma Garantisce
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Riservatezza Completa nelle Segnalazioni
- Il sistema di segnalazione riservata di Consultala è progettato per garantire la massima riservatezza. Utilizziamo protocolli di crittografia avanzati e mascheramento di identità per assicurare che l'identità dei segnalanti rimanga protetta. Ogni segnalazione viene trattata con la massima discrezione, permettendo ai dipendenti di comunicare le loro preoccupazioni senza timore di ritorsioni o discriminazioni.
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Mantenimento Costante della Conformità Normativa
- ostantemente aggiornato per rispettare le ultime normative in materia di whistleblowing. Il software facilita la conformità legale attraverso funzionalità come la generazione automatica di report per gli enti regolatori, la documentazione delle azioni intraprese in risposta alle segnalazioni, e la verifica dell'adempimento ai requisiti legali. Questo aiuta le aziende a mantenere un elevato standard di responsabilità e trasparenza.
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Dashboard Intuitiva per una Gestione Efficiente
- La nostra dashboard offre una panoramica chiara e accessibile di tutte le segnalazioni. Progettata per i responsabili della conformità, permette di visualizzare, gestire e rispondere alle segnalazioni in modo efficace. Le sue funzionalità intuitive consentono un facile monitoraggio dello stato delle segnalazioni, l'assegnazione di compiti e la gestione delle priorità, assicurando così una risposta tempestiva e organizzata.
Chi Puo’ Effettuare Una Segnalazione Di Illecito?
- I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché' i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- I dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- I lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché' i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- I lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
Quali Illeciti È Possibile Segnalare?
Possono essere effettuate segnalazioni di comportamenti che violano le disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Procedura Per Effettuare Una Segnalazione Interna
Il segnalante può inviare la propria segnalazione tramite la piattaforma in forma sicura e riservata e potrà in futuro continuare l'interazione grazie ad un codice segreto assegnatogli. L’incaricato alla gestione delle segnalazioni ne riceverà notifica nella propria area riservata.
Le Sanzioni Previste
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui alle disposizioni vigenti, nonché' quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.